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#IlGraffio: tutto sulla previdenza complementare

Dopo aver delineato come funziona il sistema pensionistico pubblico e come sono i conti dell’INPS, descriviamo ora il sistema pensionistico privato e le forme di previdenza complementare.

I diversi tipi di sistema pensionistico privato

Considerato che la pensione pubblica non assicura, né assicurerà in futuro, un adeguato tenore di vita, i lavoratori possono (o meglio: devono) scegliere di destinare una parte del proprio risparmio alla costruzione di una rendita aggiuntiva, versando volontariamente dei contributi alle forme pensionistiche complementari.

Le forme pensionistiche complementari si distinguono fra fondi pensione e piani pensionistici individuali (PIP), entrambi sottoposti alla vigilanza della COVIP.

  • I fondi pensione (istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM) sono il secondo pilastro della previdenza e possono essere aperti o chiusi. Ai fondi aperti può iscriversi chiunque. Ai fondi chiusi possono iscriversi solo i lavoratori che appartengono a una determinata categoria (dipendenti di una particolare azienda, che svolgono un determinato tipo di lavoro o residenti in una particolare Regione); sono detti negoziali i fondi costituiti sulla base di un accordo tra datore di lavoro e sindacati o associazioni di categoria.
  • I PIP costituiscono il terzo pilastro della previdenza e si realizzano mediante polizze assicurative (contratti di assicurazione sulla vita a scopo previdenziale), a carattere individuale.

Approfondiamo il fondo pensione

La prestazione tipica di un fondo pensione è l’erogazione di una rendita (pensione), a partire dal momento del pensionamento.

I fondi pensione hanno caratteristiche importanti:

  • sono individuali e quindi personalizzabili;
  • sono “cash” e rappresentano un capitale, via via crescente, investibile e fruttifero;
  • sono “incassabili” (sino alla metà del capitale finale) e “trasformabili” in coperture assicurative (come la LTC, importante in un’era di innalzamento della aspettativa di vita e di concentrazione delle spese sanitarie negli ultimi anni di vita).

Alcune di queste caratteristiche sono, a nostro avviso, necessarie anche per la forma di previdenza pubblica. Il “trasferimento” non sarà però indolore o facile, ma diverrà rapidamente materia di discussione e confronto per allineare il sistema pubblico ai sistemi previdenziali di paesi “virtuosi” (si pensi all’Olanda).

Le caratteristiche del sistema pensionistico privato

Gli elementi da considerare per scegliere se e come aderire alla previdenza complementare sono:

  • il tasso di sostituzione atteso, cioè il prevedibile rapporto tra l’importo della prima pensione obbligatoria che spetterà al momento della cessazione dell’attività lavorativa e l’importo dell’ultima retribuzione;
  • il trattamento fiscale del risparmio destinato alla previdenza rispetto a quello destinato ad altri tipi di investimento;
  • i possibili rendimenti finanziari dei contributi versati alla previdenza complementare rispetto a quelli che si possono attendere da altri investimenti e dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
  • le condizioni di utilizzo delle somme accumulate come TFR o presso i fondi;
  • le spese di gestione;
  • l’eventuale contributo del datore di lavoro in caso di adesione alla previdenza complementare.

La tassazione della previdenza complementare

Il risparmio versato a una forma pensionistica complementare è soggetto a una tassazione, sinora più favorevole rispetto a tutte le altre forme di investimento ma in procinto di perdere la sua peculiarità:

  • le somme versate ai fondi o ai PIP fino all’importo di 5.164,56 euro all’anno non sono tassate; alle somme versate oltre tale limite si applicano le stesse aliquote con cui è tassata la retribuzione
  • i rendimenti finanziari degli investimenti, sinora tassati all’11,5%, saranno soggetti ad una aliquota maggiorata al 20%
  • le pensioni saranno tassate ad un’aliquota compresa tra il 9 e il 15%, in funzione di vari parametri, fra cui la permanenza nel fondo.

La maggioranza dei paesi OCSE adotta il sistema EET, con 3 grandi eccezioni: Danimarca, Svezia e Italia. La regola EET è semplice: Esenzione (sui contributi versati), Esenzione (sui rendimenti dei fondi), Tassazione (sulla pensione integrativa).

Il sistema EET aumenta i vantaggi per il risparmiatore, poiché i rendimenti annualmente realizzati sul “patrimonio previdenziale” sono totalmente reinvestiti e non ridotti dalla tassazione. Sarebbe meglio tassare la prestazione finale (generalmente, con prestazioni annuali o infra-annuali), nel contesto della tassazione del pensionato-contribuente. L’Italia ha recepito la direttiva UE 41/2003 con il d.lgs 28/2007, ma non applica lo schema EET.

Particolarmente penalizzante è la tassazione annuale dei rendimenti, tenuto conto della natura previdenziale dello strumento, una penalizzazione ancor più “antipatica” se si osserva che i “rendimenti” della forma di previdenza obbligatoria pubblica non sono soggetti a tassazione, anno per anno.

La potenza del legislatore fiscale è senza limiti: differenze di trattamento alla partenza, durante il viaggio periglioso della creazione del “montante pensionistico”, all’incasso della pensione.

TFR accantonato o in busta paga?

Il TFR versato a una forma complementare (secondo pilastro) ei versamenti ai PIP (terzo pilastro) sono investiti sui mercati finanziari dal gestore: quindi possono aumentare o diminuire di valore secondo l’andamento degli investimenti e secondo la linea di investimento (conservativa, bilanciata, aggressiva) prescelta.

La legge (DM 703/1996) limita la allocazione degli investimenti: sino al 50% in azioni ed obbligazioni UE, USA, Canada e Giappone negoziate/i in mercati regolamentati; sino al 20% in azioni ed obbligazioni negoziate/i in mercati non regolamentati; sino al 5% in titoli non-OCSE.

Il governo attuale ha introdotto la possibilità che l’accantonamento annuo del TFR possa essere dirottato, in parte, verso la busta paga. È evidente che questa misura avrebbe impatti negativi sull’intero sistema della previdenza complementare: un settore che si vuole, da anni, favorire ma che avanza a passi lenti.

Una misura come quella immaginata dal governo, quindi, avrebbe l’effetto di uno “stop” forse definitivo, se solo si osserva che dal 2007 i lavoratori che hanno aderito al conferimento tacito del TFR ai fondi complementari sono stati 231.000, l’8% dei nuovi iscritti (dipendenti del settore privato) e solo il 3,7% dei 6.200.000 iscritti totali alle forme pensionistiche complementari. Come da troppo tempo accade nel Paese, la coperta è corta: tiri da una parte, si scopre dall’altra.

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Ultimo commento
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    Corrado, dai fatti mi sembra che il pericolo di avere una futura classe di poveri ex lavoratori sia molto concreta. Per farmi un’idea ho supposto (in maniera molto semplicistica) che un dipendente medio abbia al lordo 30k, per cui circa 10k saranno versati ogni anno in pensione. Dopo 40 anni, avremo circa 400k, che restituirà circa il 5% lordo, ovvero 20k lordi, ovvero circa 12-15k netti. Se in questo frangente il pil cresce meno dell’inflazione reale, ci saranno grossi guai. L’inps riesce a dare una stima della pensione che sarà percepita?

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