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HomeCAPIRE LA FINANZAFINANZA PERSONALEConoscere la tassazione è il primo passo per investire

Conoscere la tassazione è il primo passo per investire

Per poter scegliere all’interno del mare magnum delle varie proposte di investimento, oltre che valutare il tasso di interesse, la durata e il rischio, è fondamentale conoscere anche il tipo di tassazione a cui è sottoposto un prodotto finanziario. Ciò crea le condizioni essenziali affinché il rendimento atteso corrisponda a quello che realmente ci si ritroverà nelle tasche e permette, tra l’altro, una corretta e regolata pianificazione fiscale dei propri investimenti.

 

Sapete quali tasse gravano sul risparmiatore?

Dal punto di vista del risparmiatore privato, l’imposizione delle rendite finanziarie nel nostro Paese è caratterizzata, nella maggior parte dei casi, da un’imposta proporzionale. Questo vuol dire che l’aliquota è costante, qualunque sia l’imponibile. Diverso il discorso per quanto riguarda la cosiddetta “imposta progressiva”, come per esempio l’Irpef. In questo caso, infatti l’aliquota aumenta all’aumentare dell’imponibile.

 

Proventi di natura finanziaria: come funzionano?

I proventi di natura finanziaria possono essere distinti in:

  • redditi di capitale, che sono il frutto dell’impiego del risparmio e sono costituiti da proventi certi nella loro esistenza ma non nel loro ammontare, come gli interessi e i dividendi.
  • redditi diversi di natura finanziaria, anch’essi derivanti dall’impiego del capitale e caratterizzati, però, dall’incertezza non solo circa il loro ammontare ma anche sulla loro esistenza. Rientrano in questa categoria le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni. A differenza dei redditi di capitale, tali cessioni possono dare origine a minusvalenze.

 

Plusvalenze e minusvalenze: quali differenze?

La caratteristica principale dei redditi diversi di natura finanziaria è la tassazione al netto delle perdite. Le minusvalenze possono essere compensate con i redditi diversi di natura finanziaria nell’anno o nei successivi, ma non oltre il quarto.

 

 

Quindi, in sostanza, gli interessi derivanti da un’obbligazione o i dividendi derivanti da un’azione rientrano nella categoria dei redditi di capitale, mentre l’eventuale plusvalenza (derivante dalla differenza tra il costo di acquisto e il prezzo di vendita dell’obbligazione o del titolo azionario) rientra tra i redditi diversi di natura finanziaria, con relativa possibilità di compensazione in ottica di imposizione fiscale.

Questo in linea di massima. Nello specifico, abbiamo segnalato in passato il caso degli Etf, che riepiloghiamo velocemente qui di seguito.

 

Plusvalenze e minusvalenze: il caso degli Etf

Fiscalmente parlando, plus e minusvalenze si possono compensare con le eventuali minus o plusvalenze di altri strumenti finanziari. Ma è un discorso che vale solo per i redditi diversi: i redditi di capitale, infatti, non si possono compensare con i redditi diversi. Però per gli Etf non funziona proprio così.

Dal 2014, infatti, tutti i proventi positivi sono trattati come reddito di capitale, incluse le plusvalenze eventualmente registrate. Le quali non possono essere utilizzate per compensare le eventuali minusvalenze di altri strumenti finanziari.

Altra storia per le minusvalenze che, in quanto “redditi diversi”, si possono compensare con le plusvalenze di altri strumenti finanziari che generano redditi diversi (esempio, le azioni).

 

Le altre tasse che gravano sull’investitore: quali sono?

Altre imposte gravano sugli strumenti finanziari. Le vediamo qui di seguito.

  • Imposta di bollo sulle attività finanziarie, che si applica sul valore di mercato (o valore nominale o di rimborso) e, in mancanza, sul costo d’acquisto dei prodotti finanziari. Sui conti correnti e libretti di risparmio, l’importo dell’imposta è fisso ed è pari, per le persone fisiche, a 34,20 euro, mentre per i soggetti diversi da persone fisiche è pari a 100 euro.
  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, devono versare un’imposta sul loro valore, che è appunto l’Ivafe. Dal 2020 sono soggetti passivi, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 del decreto legge 167/1990 (cosiddetto “monitoraggio fiscale”).
  • Tobin Tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie, che prevede una tassazione differente a seconda dell’operazione finanziaria.

 


 

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Ultimi commenti
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    Ciao Danny,
    i redditi derivanti dalle operazioni sui derivati rientrano nella categoria “redditi diversi di natura finanziaria”. Le plusvalenze sono soggette all’imposta sostitutiva del 20%
    e pertanto non ricadono nella tassazione progressiva dell’IRPEF.

    E’ importante sottolineare che se si opta per il regime del risparmio amministrato
    tutti gli adempimenti fiscali sono eseguiti dall’intermediario finanziario
    mentre nel caso in cui non si opta per il predetto regime ( o non è possibile
    optare) si ricade nel regime della dichiarazione per cui i redditi devono
    essere riepilogati in dichiarazione dei redditi e tassati con la citata imposta
    sostitutiva.

    I contratti derivati, oltre alla predetta imposta, sono soggetti alla Tobin Tax.

    A presto

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      Grazie ragazzi, gentilissimi.

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    Ciao Andreas,
    l’imposta di bollo, sui conti correnti bancari/postali e sui libretti bancari/postali, è in misura fissa: pari ad € 34,20 se il cliente è una persona fisica ed € 100,00 se il cliente non è una persona fisica (es. società). L’aliquota dell’1,5 per mille si applica invece ai prodotti finanziari.
    Ricorda che l’imposta di bollo di € 34,20 per le persone fisiche non è dovuta quando il valore medio di giacenza dei conti correnti o dei libretti di risparmio è inferiore ad € 5.000,00. In questo caso è importante sottolineare che tutti i rapporti detenuti dal cliente con l’istituto bancario o con le Poste devono essere considerati unitariamente. Questo significa che se la giacenza complessiva di tutti i conti o libretti del cliente con la banca o la Posta è superiore ad € 5.000,00 l’imposta di bollo si applica a tutti i rapporti.
    L’imposta, inoltre, si applica in base ai giorni effettivi oggetto di rendicontazione.
    A presto

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    E’ corretto. Ricorda solamente che le minusvalenze possono essere compensate con le plusvalenze nell’anno o nei successivi ma non oltre il quarto. A presto

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