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Imposta di bollo: breve riassunto sulla tassazione delle attività finanziarie

Quando si parla di imposta di bollo non è facile avere le idee chiare: le normative sono infatti cambiate diverse volte negli ultimi mesi le regole variano a seconda dei prodotti bancari scelti. Spesso chi ha un conto deposito o un conto corrente bancario si chiede quale sarà la tassazione applicata su questi prodotti. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

La mini patrimoniale del Governo Monti ha esteso l’imposta di bollo anche al deposito titoli, apportando una serie d’importanti novità in materia di tassazione delle attività finanziarie. In particolare, la prima stesura del decreto risalente ad agosto 2011 sostituiva la tassazione fissa con quella proporzionale, “per scaglioni” di consistenza. Questo sistema, che prevedeva un’incidenza decrescente dell’imposta all’aumentare della consistenza del deposito, si applicava ai soli strumenti finanziari presenti su un dossier amministrato, come azioni, obbligazioni ed ETF. Ne erano, quindi, esenti il risparmio gestito ed i conti di deposito.imposta di bollo su deposito titoli
Il Decreto Salva Italia, approvato a fine 2011, ha però modificato il sistema di tassazione delle attività finanziarie, agendo direttamente sull’imposta di bollo. Quest’ultima è diventata così proporzionale con un minimo fisso. La grande novità è, però, che si applica a tutti gli strumenti finanziari (inclusi fondi, polizze e conti deposito che prima erano esenti dal pagamento della tassa), con esclusione di alcune tipologie di prodotti (come per esempio i conti correnti e il risparmio postale, ma solamente a certe condizioni).

Sui conti correnti (bancari e postali) e i libretti postali, si applica un’imposta fissa pari a 34,20 euro annui se il saldo medio è superiore a 5.000 euro. Al di sotto di questa cifra non è dovuta nessuna imposta.

I conti deposito, le polizze, conto titoli sono, invece, soggetti ad un’imposta proporzionale con aliquota 0,10% per l’anno in corso e 0,15% a decorrere dal 2013, con un minimo di 34,20 euro.

I buoni postali cartacei richiedono il pagamento dell’imposta proporzionale pari allo 0,10% nel 2012 (0,15% nel 2013) con minimo di 1,81 euro annui per buono senza esenzione. La tassa si applica anche sui buoni d’importo inferiore a 5.000 euro.

Per quanto riguarda, infine, i buoni postali dematerializzati, l’imposta è dello 0,10% (successivamente salirà allo 0,15%), calcolata sul totale dei buoni aventi la stessa intestazione con minimo di 34,20 euro ed esenzione per buoni d’importo inferiore a 5.000 euro.

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