Nell’erogazione di prestiti personali, mutui immobiliari, carte di credito revolving, crediti al consumo ai clienti è spesso richiesta la stipula di contratti di assicurazione abbinati ai finanziamenti.
Queste polizze (il cui acronimo è PPI – Payment Protection Insurance) presentano una serie di aspetti critici, più volte denunciati da clienti e associazioni di tutela dei consumatori, e ripetutamente affrontati da IVASS (organo di vigilanza sugli intermediari assicurativi) e Banca d’Italia (organo di vigilanza sugli intermediari finanziari). Le PPI dovrebbero proteggere il cliente da eventi pregiudizievoli che possano limitare la capacità di rimborso del finanziamento: fra quelli più frequenti, la morte del cliente (il debitore), la sua invalidità permanente da infortunio, la perdita dell’impiego, malattia grave, tutti eventi che importano, o possono importare, la impossibilità di rimborso del prestito.
IVASS e Banca d’Italia, sin dalla lettera inviata al mercato il 17 dicembre 2013, hanno ritenuto di sollecitare banche, intermediari finanziari e assicurativi, compagnie di assicurazione nel valutare l’adeguatezza dei contratti assicurativi sottoscritti in combinazione con la erogazione di finanziamenti, avviando una serie di indagini conoscitive sul comportamento degli intermediari.
Il 5 giugno 2015 vi è stata una prima comunicazione al mercato, seguita dalla Comunicazione ufficiale Prot. N. 0106596/15 del 26 agosto 2015, con cui IVASS e Banca d’Italia chiedono di innalzare il livello di tutela della clientela nella vendita di polizze abbinate a mutui e prestiti. Di che si tratta, in concreto?
I problemi legati alle PPI
IVASS e Banca d’Italia hanno stigmatizzato che:
- i contratti PPI sono caratterizzati da esclusioni, limitazioni di garanzie, carenze che ne riducono in modo significativo la copertura assicurativa attesa;
- le modalità di offerta e distribuzione non sempre sono improntate a canoni di trasparenza e correttezza;
- i costi delle polizze PPI potrebbero essere eccessivi e poco giustificati.
Al di là della formalità, la sostanza sembra chiara: banche, intermediari, assicurazioni si stanno comportando in modo irregolare e inadeguato con i propri clienti, per questo tipo di prodotti; e Banca d’Italia è intervenuta, caso per caso, su singoli intermediari finanziari comminando loro sanzioni specifiche.
Ma vediamo le criticità oggetto degli interventi delle due Autorità, che coprono le fasi di produzione delle polizze e della loro distribuzione:
- In molti casi, le diverse garanzie assicurative sono un “pacchetto” inscindibile per il quale il cliente versa un premio; una polizza one fits all non coerente con le esigenze assicurative del cliente.
- Diffusa presenza di clausole contrattuali che comportano una significativa riduzione delle garanzie (quali: durata della copertura assicurativa non allineata alla durata del finanziamento; periodi di carenza e franchigia troppo estesi; numero di rate rimborsabili dall’assicurazione inferiore al numero totale delle rate del finanziamento).
- In molti casi di morte e invalidità permanente del cliente assicurato, le compagnie si sono rifiutate di onorare la polizza, adducendo che al momento della stipula della polizza il cliente ha taciuto malattie pregresse, non dichiarate nella “Dichiarazione di buone stato di salute” (DBS).
- Numerosi casi di estinzione anticipata del finanziamento in cui si è verificata la ritardata, o mancata, restituzione della parte di premio pagato relativa al periodo residuo del prestito.
- Rifiuto di pagamento per la copertura “perdita d’impiego” da parte delle assicurazioni, che hanno eccepito l’assenza dei requisiti per accedere all’indennizzo.
- Numerosi casi in cui l’erogazione del prestito è sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza, nonostante il fatto che questa fosse facoltativa (c.d. tie-in); in alcuni casi, oltre 80% dei finanziamenti sono risultati abbinati a polizze assicurative, non necessarie per la tipologia di pratica.
- Molti casi in cui il premio delle polizze è stato richiesto in via anticipata, spesso inserito nell’ammontare del finanziamento.
- Casi in cui i prodotti sono stati venduti a soggetti non assicurabili, perché non in possesso dei requisiti previsti per beneficiare della copertura venduta; situazioni non eccepite dalle compagnie in sede di assunzione della polizza, ma solo al momento del manifestarsi del sinistro.
IVASS e Banca d’Italia hanno quindi sollecitato – con una moral suasion, che alle nostre orecchie suona come molto più di un invito – compagnie, banche e intermediari a rivedere l’intera struttura dell’offerta, intervenendo per migliorare ed adeguare trasparenza correttezza chiarezza e contenuto delle polizze, con riferimento ai punti sopra indicati. Interventi dovuti entro 90 giorni dalla data delle Comunicazione, quindi entro il 26 novembre 2015.
Nell’attesa, la situazione potrebbe restare com’è: i clienti faranno bene a valutare con attenzione quanto fosse loro sottoposto da banche e intermediari, prima di apporre la propria firma.