Mettiamo che dopo il 3 gennaio 2018 voi siate andati in banca e abbiate accettato il suggerimento del bancario/consulente finanziario di fiducia – persona brava e seria – che vi ha raccomandato di investire in un fondo comune o in un titolo di Stato. Tutto si è svolto secondo le regole. Ma la domanda è: avete già ricevuto il rendiconto che vi spetta, con l’indicazione della performance ottenuta e dei costi sostenuti nei 12 mesi precedenti?
Se non l’avete ricevuto, tranquilli: con tutta probabilità, vi arriverà entro l’estate. Ok, i 12 mesi dall’avvio del vostro investimento sono già trascorsi: ma tenete presente che da quest’anno c’è una novità non di poco conto che può in molti casi aver rallentato i tempi. Ne ha parlato tutta la stampa specializzata, e in effetti lo scorso anno qualche cenno l’abbiamo fatto anche noi: si chiama MiFID II1.
Qui di seguito una sintesi delle principali novità, redatta con l’ausilio di Massimo Scolari2 , presidente di ASCOFIND, l’Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente3.
Cos’è cambiato dopo il 2018?
Prima abbiamo citato una data, quella del 3 gennaio 2018. In questo giorno è entrata in vigore la Markets in Financial Instruments Directive II, anche nota come MiFID II. È la versione aggiornata della prima MiFID, approvata dal Parlamento UE nel 2004 e in vigore in Italia dal 2007.
La nuova direttiva punta in sostanza a regolare i mercati degli strumenti finanziari (le “piazze”, cioè, dove questi strumenti si comprano o si vendono e la consulenza che accompagna l’acquisto e la cessione) con il fine ultimo di proteggere il piccolo investitore.
In che modo? Innanzitutto, garantendo una maggiore trasparenza sugli strumenti finanziari stessi: cosa sono, quali rischi comportano, quanto sono in linea con il profilo e gli obiettivi dell’investitore, quanto possono rendere e quanto hanno reso realmente e, soprattutto, quanto gli costano.
Strumenti finanziari sono le azioni, le obbligazioni, i titoli di Stato, le quote di fondi comuni, gli ETF, ma anche i derivati4. Non parliamo di finanza d’alto livello, inarrivabile, alla Gordon Gekko, ma di prodotti presenti nei portafogli di tutti noi, in molti casi indicatici dal professionista di fiducia.
In altre parole, MiFID II ci riguarda tutti
Quindi, tornando a bomba: cos’è cambiato nel 2018? Fra le altre cose, oggi c’è questo di nuovo: prima dell’entrata in vigore della nuova direttiva, le società e i consulenti finanziari erano tenuti a comunicare solamente il costo totale, in percentuale, di strumenti e prodotti; ora, invece, i resoconti devono riportare molti più dettagli, per consentire a ognuno di sapere quanto costa ogni prodotto e ciascuna voce del servizio.
I costi vanno espressi in percentuale e in valore assoluto, cioè in euro, con la specifica di quanto è andato all’intermediario che ha consigliato e/o collocato il prodotto e quanto invece alla società di gestione che lo ha creato (nel caso in cui il prodotto in questione sia un fondo comune collocato tramite una rete di consulenti finanziari).
Ma soprattutto, il rendiconto deve dire con chiarezza quale impatto hanno questi costi sul rendimento.
È tempo di informativa ex post
Se avete fatto un investimento dopo il 3 gennaio 2018, allora sicuramente avete ricevuto un’informativa ex ante sui costi e gli oneri dei servizi d’investimento e degli strumenti raccomandati nell’ambito del servizio di consulenza. “Ex ante” perché si tratta dei costi previsti.
Trascorso un anno, dovete ricevere le informazioni ex post sui costi e gli oneri effettivamente sostenuti relativi allo strumento o agli strumenti finanziari e al servizio o ai servizi d’investimento e accessori (possono differire da quelli ex ante, basti pensare alle eventuali commissioni di performance).
Dietro vostra richiesta, la società (o il consulente) è tenuta a fornire informazioni più dettagliate.
Lo ripetiamo: l’informazione va fornita sia in valore percentuale sia in euro.
Segnaliamo inoltre che gli importi degli oneri fiscali confluiscono nelle varie voci di costo, secondo lo schema molto sintetico che riportiamo qui di seguito (ricavato con il supporto di una recente guida ASCOFIND per società e professionisti).
Imposta | Costo cui viene associata |
---|---|
Di bollo | Costo corrente per il servizio di custodia e amministrazione |
Valore Aggiunto (IVA) | Commissione di consulenza |
Rendite finanziarie e altre impostesulle transazioni (es. Tobin Tax) | Costi correlati alle operazioni su strumenti finanziari |
In una recente nota l’ESMA5, l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, ha detto che l’esposizione degli oneri fiscali relativi alle singole operazioni può essere omessa.
Ma veniamo al dunque: quando arriva il rendiconto?
L’informativa ai clienti su costi e oneri deve avere cadenza almeno annuale e va inviata:
- alla scadenza dei 12 mesi dall’avvio del servizio di investimento;
- in caso di recesso dal contratto.
Le imprese d’investimento possono spedire il rendiconto ex post con maggiore frequenza, per esempio semestrale, a patto che i dati parziali comunicati periodicamente siano coerenti con l’informativa annuale obbligatoria.
Dato che MiFID II è entrata in vigore il 3 gennaio 2018, la prima scadenza annuale di fatto ha coinciso con la fine dell’esercizio 2018. Ma non c’è un vero termine per l’invio del rendiconto.
All’inizio dell’estate Il Sole 24 Ore ha contattato le principali realtà finanziarie registrando che la maggior parte degli intermediari invierà il rendiconto ex post “entro luglio” (e c’è chi più genericamente ha detto “entro l’estate”)6.
I primi facsimile di rendiconti emersi evidenziano qualche differenza tra un intermediario e l’altro. Ma la MiFID II, recepita da noi in Italia con decreto legislativo 129/2017, sulla sostanza delle informazioni da dare è chiara, e l’ESMA ha ribadito che nel predisporre l’informativa sarebbe opportuno usare la stessa terminologia della normativa MiFID II.
Da qui non si scappa.
Quindi se, rendiconto alla mano, vi resta qualche dubbio, non abbiate timore a chiedere: la normativa è dalla vostra parte. E la CONSOB vigila a vostra tutela.
1 – Arriva MiFID II: la rivoluzione della consulenza finanziaria
2 – Al presidente Scolari va il merito di tutte le info utili che potete trovare in questo post. Viceversa, per le eventuali sviste rivolgetevi all’autrice. E inviateci pure segnalazioni e/o richieste di chiarimento o approfondimento, a noi gradite come sempre.
3 – Ascofind: Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, fonte: ASCOFIND
4 – I titoli di credito e gli strumenti finanziari, fonte: CONSOB
5 – ESMA
6 – Banche, la melina sui rendiconti dei costi ai clienti sta per finire, fonte: il Sole 24ore