Buone notizie per i risparmiatori italiani: da quest’anno c’è un’arma in più per difendersi dai comportamenti scorretti di banche e intermediari.
L’arbitro per le Controversie Finanziarie
Stiamo parlando del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), un nuovo organismo creato dalla CONSOB per risolvere i contenziosi tra risparmiatori e gli istituti finanziari senza ricorrere alle vie legali. Attenzione: non si tratta di un giudice vero e proprio, nel senso che le sue decisioni non sono vincolanti. Ma è comunque un primo step che permette in molti casi di arrivare a una soluzione per via stragiudiziale, tra l’altro in tempi decisamente più rapidi (6 mesi) rispetto alla giustizia ordinaria e senza doversi accollare alcun costo.
L’ACF è operativo dal 9 gennaio 2017 e nei primi due mesi di attività ha già ricevuto circa 270 ricorsi. Le prime decisioni dovrebbero arrivare tra aprile e maggio.
Ma come funziona il nuovo organismo e chi può presentare reclamo?
Come funziona?
Tanto per cominciare, l’Arbitro è dedicato esclusivamente agli investitori retail: questi hanno il diritto di presentare richieste di risarcimento danni fino a un massimo di 500.000€, solo se prima di ricorrere all’arbitro hanno inviato un reclamo all’intermediario in questione (si può trattare di banche, SIM, SGR, SICAV, società di consulenza finanziaria, consulenti finanziari autonomi, Poste Italiane, gestori di portali di
L’ACF può esprimersi su controversie che riguardano la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti dalla normativa nella prestazione di servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Stiamo parlando di contrasti che possono riguardare ad esempio la negoziazione o il collocamento di titoli, la consulenza in materia di investimenti o la gestione di patrimoni.
Se invece la controversia con l’intermediario è legata alla prestazione di operazioni e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito o bancomat, prestiti personali o mutui ecc.) il soggetto giusto a cui rivolgersi è l’Arbitro Bancario Finanziario, istituito dalla Banca d’Italia.
Il ricorso
Torniamo al nostro Arbitro per le Controversie Finanziarie: il ricorso – totalmente gratuito – si può presentare online, direttamente o tramite un procuratore o un’associazione dei consumatori. Può essere caricato sul sito dell’ACF attraverso una procedura guidata e deve contenere il nome dell’intermediario, la descrizione di cosa gli si rimprovera e l’esposizione dei fatti, oltre naturalmente all’indicazione della somma che si chiede come risarcimento.
Ricevuto il ricorso, l’ACF ha 7 giorni per valutare se è completo e regolare, prima di inviarlo all’intermediario citato nella pratica. A questo punto si apre una fase di contraddittorio (l’intermediario può esporre le proprie ragioni, il risparmiatore può replicare, l’intermediario ha diritto a controreplicare) che dura al massimo 90 giorni. Entro 180 giorni dalla presentazione del ricorso, l’Arbitro deve rendere nota la sua decisione, affidata a un collegio di esperti in materia, composto da tre membri designati dalla CONSOB, uno designato dalle associazioni dei consumatori e uno dalle associazioni degli intermediari.
Se il collegio riconosce la responsabilità dell’intermediario, stabilisce anche il comportamento che questo deve tenere, la somma da pagare a favore del risparmiatore danneggiato e i tempi entro cui farlo.
Ma come abbiamo detto, le decisioni dell’arbitro non sono vincolanti. Se l’intermediario non le rispetta però, andrà incontro a un danno reputazionale, con una segnalazione sul sito dell’ACF, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario stesso. Inoltre, a quel punto l’investitore può rivolgersi all’autorità giudiziaria e giocarsi una carta in più: la decisione favorevole dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie.
“Un risparmiatore informato è un risparmiatore migliore”