Gente, oggi (ri)parliamo di fisco. Sì, perché – come forse vi sarà già capitato di apprendere da giornali e siti d’informazione – la Legge di Bilancio che il governo Meloni sta approntando per il prossimo anno prevede un’interessante carrellata di novità – che sviscereremo un po’ alla volta anche, eventualmente, con l’ausilio degli esperti – sulla tassazione delle rendite finanziarie, sugli Oicr e sulle polizze assicurative. Non male, per noi investitori che tipicamente preferiamo investire per il tramite di questi strumenti. Ma vediamo cosa dice il testo così come apparso sul sito del Senato.
Tassazione delle rendite finanziarie: come funziona?
Nella disciplina del Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, le rendite finanziarie sono riconducibili alle due categorie dei redditi di capitale, che derivano dall’investimento in capitali (dividendi, interessi e altri proventi analoghi), e dei redditi diversi (plusvalenze e minusvalenze derivanti da transazioni su azioni, su titoli rappresentativi di capitale d’impresa e altri prodotti) e assoggettate a Irpef.
In linea generale, l’aliquota dell’imposizione su tali redditi è proporzionale e pari al 26%, come ha stabilito, da ultimo, il decreto legge 66/2014.
Più in dettaglio, i redditi da capitale (interessi e dividendi) sono tassati per cassa, al lordo delle spese, e sottoposti all’aliquota sostitutiva del 26%. Fanno eccezione i proventi derivanti da:
- titoli di Stato, risparmio postale e interessi dei project bond (12,5%);
- Pir (esenti, se mantenuti per cinque anni);
- partecipazione qualificata detenuta da un titolare di reddito di impresa;
- partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio, se la quota di partecipazione è superiore al 5% (tassati in Irpef).
La tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria per i soggetti che non svolgono attività d’impresa, le persone fisiche, le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali prevede tre regimi: il regime della dichiarazione, quello del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito.
Novità affrancamento: che cosa significa e cosa prevede?
L’articolo 27 della Legge di Bilancio 2023 prevede la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
L’articolo prevede anche la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati.
Attenzione al comma 1: novità per gli investitori
In particolare, il comma 1 stabilisce una condizione affinché i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g) del Testo unico delle imposte sui redditi e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) dello stesso Tuir derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di Oicr si possano considerare realizzati, e quindi assoggettati a tassazione.
La condizione prevede che, su richiesta del contribuente, sia assoggettata a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
In buona sostanza, il comma 1 prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, di sostituire, previo pagamento di un’imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a Oicr con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Come si può attivare questa opzione?
Il contribuente esercita l’opzione rendendo apposita comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto entro il 30 giugno 2023 e si estende a tutte le quote o azioni appartenenti a una medesima categoria omogenea, posseduti alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
L’imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 settembre 2023, ricevendone provvista dal contribuente.
Novità molto importanti, che riguardano i nostri denari. Con quali implicazioni? Vediamo di riparlarne presto, proponendovi nuovi approfondimenti e aggiornamenti, con l’ausilio degli esperti. Restate sintonizzati.