I conti deposito e i conti correnti aperti presso la rete bancaria del Credito Cooperativo o quella della Casse Rurali sono sicuri tanto quanto quelli aperti presso gli altri istituti. La loro “rete di sicurezza” si chiama però in un modo diverso: Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD).
Le banche in questione, caratterizzate da una maggiore attenzione al territorio su cui sorgono e per un’ampia iniziativa a favore delle attività economiche locali, devono aderire per legge al FGD, proprio come gli altri istituti di credito sono obbligati a far parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Anche per il FGD il rimborso massimo garantito a ogni depositante ammonta a 100 mila euro. Il Fondo si attiva, oltre che in occasione del default della banca, anche in una più generica situazione di difficoltà dell’istituto. In questo secondo caso, sarà necessario che la banca dichiari di trovarsi in emergenza: non serve avviare procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.
Se funzionano in modo analogo, perché esistono allora due Fondi di garanzia diversi? Diciamo che le banche del Credito Cooperativo sono arrivate prima: insieme alle Casse Rurali, aderivano già dal 1978 al vecchio Fondo Centrale di Garanzia, poi rinominato FGD. L’efficienza di quest’organo già rodato ha permesso a questi istituti di essere esonerati dall’adesione al FITD nell’anno della sua costituzione, il 1997.