Parliamo di costi e oneri legati ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari: quanto sono ligi ai doveri stabiliti nel quadro di MiFID II1 gli intermediari2 ? Non tantissimo, in verità. Tanto che CONSOB recentemente ha dovuto fare un richiamo di attenzione sul rispetto della nuova disciplina MiFID II riguardo appunto alla trasparenza dei costi3.
Dalla MiFID alla nuova direttiva aggiornata
Riepiloghiamo brevemente l’antefatto: la seconda direttiva sui mercati e gli strumenti finanziari insiste su un grado di trasparenza ex ante ed ex post più alto rispetto a quello individuato dalla precedente MiFID.
L’obiettivo è assicurare al risparmiatore/investitore la possibilità di:
- acquisire piena e giusta consapevolezza in merito a tutti i costi e gli oneri che gravano sui suoi investimenti;
- valutare, in conseguenza di ciò, i servizi e gli strumenti proposti (o già sottoscritti) anche confrontandoli con altre opzioni sul mercato.
Vediamo allora quali sono le 7 informazioni che l’intermediario vi deve dare e su cui, pare, molti hanno fatto finora melina (anche se va detto che l’entrata in vigore di MiFID II è ancora relativamente recente, essendo avvenuta nel gennaio del 2018).
Tutto quello che devi sapere sui costi
- Innanzitutto, vi deve fornire – sia prima (ex ante) che dopo (ex post) la prestazione del servizio e la sottoscrizione dello strumento finanziario – informazioni in forma aggregata su tutti i costi e gli oneri connessi ai servizi prestati e agli strumenti finanziari. Insomma, deve consentirvi di conoscere il costo totale dei servizi e degli strumenti e il suo effetto complessivo sul rendimento.
- Su vostra richiesta, deve presentare queste stesse informazioni anche in forma analitica, quindi nel dettaglio di ogni singola voce.
- Le informazioni che l’intermediario vi dà devono naturalmente essere corrette, chiare e non fuorvianti. E, soprattutto, in una forma comprensibile.
- A proposito del singolo strumento finanziario, se le informazioni che lo riguardano non sono pubblicamente disponibili, l’intermediario distributore – ovviamente nel caso in cui non sia egli stesso a produrlo, oltre che a distribuirlo – dovrebbe mettersi nelle condizioni di ottenere i dati necessari dal produttore.
- Qualora non riuscisse a ottenere i dati dal produttore in tempo utile, dovrebbe chiedersi se è in grado oppure no di dare informazioni adeguate al cliente sui costi e gli oneri dello strumento. Se la risposta è “no” e, quindi, se considera di non poter adempiere agli obblighi stabiliti nel quadro di MiFID II, dovrebbe, nell’ambito delle sue scelte di product governance, evitare di inserirli nella sua gamma prodotti. E, quindi, non proporvelo proprio.
- Siete tenuti ad avere le informazioni ex ante sui costi e gli oneri prima della prestazione del servizio (per questo si dice “ex ante”). In assenza di costi puntualmente determinabili, l’intermediario deve sincerarsi di poter fare almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate.
- Ex post, quindi dopo, le informazioni sui costi e gli oneri vi vanno rendicontate a cadenza almeno annuale. Nell’invio dei rendiconti periodici, gli intermediari devono attenersi alle previsioni introdotte a tale scopo nella contrattualistica con la clientela. In ogni caso, ve li devono trasmettere il prima possibile a decorrere dalla maturazione del periodo di riferimento. Appunto, almeno una volta all’anno.
1 – Arriva MiFID II: la rivoluzione della consulenza finanziaria
2 – Come spiega CONSOB, per “intermediari” si intendono quelli indicati all’articolo 35, comma 1, lett. b), del Regolamento Intermediari, quindi:
* le SIM, ivi comprese le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;
* le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento;
* le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
* le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti;
* i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini;
* le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di Paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di attività di investimento.
Per “intermediari autorizzati” o “intermediari” si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati.
3 – Informazioni relative ai costi nella prestazione di servizi d’investimento, fonte: CONSOB