Oggi proponiamo il secondo capitolo della tassazione negli investimenti a cura del nostro partner Fiscoeasy. L’obiettivo è aiutare i nostri lettori per tutte le questioni riguardanti tasse e fiscalità.
Fiscoeasy è un marchio dello Studio Cuscito (fondato nel 1982) composta da commercialisti ed esperti contabili, che intende offrire un servizio, innovativo ed affidabile, nel settore della contabilità e consulenza fiscale alle imprese e al singolo cittadino. Se volete, potete scoprirli su: www.fiscoeasy.it.
Se vi siete persi il primo capitolo lo potete trovare, sempre su questo blog, cliccando: Risparmio: conoscere la tassazione è il primo passo per l’investimento.
Il risparmiatore ha la possibilità di optare per tre regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Naturalmente ognuno di essi ha dei vantaggi o degli svantaggi. Riepiloghiamoli.
Regime della dichiarazione. Il contribuente riepiloga i propri introiti di natura finanziaria in dichiarazione dei redditi. I redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.) soggetti a ritenuta alla fonte non devono essere riepilogati in dichiarazione.
- Il vantaggio principale di tale regime è puramente finanziario in quanto le imposte vengono versate circa sei mesi dopo la fine dell’anno: il versamento delle imposte avviene entro i termini in cui vengono versate le tasse che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi.
- Il risparmiatore non mantiene l’anonimato in quanto il contribuente deve indicare nella propria dichiarazione i redditi derivanti dai propri investimenti.
- Questo regime presenta una maggiore complessità di applicazione.
Regime del risparmio amministrato. È un regime opzionale che va comunicato all’intermediario finanziario (Banca, Sim, ecc..). In questo caso tutti gli adempimenti fiscali sono gestiti dall’intermediario che svolge l’attività di custodia e amministrazione dei risparmi del contribuente. L’intermediario quantifica e versa le imposte dovute.
- Questo regime presenta una grande semplificazione degli adempimenti fiscali e, nel contempo, il mantenimento dell’anonimato in quanto il contribuente non deve indicare i “redditi diversi di natura finanziaria” in dichiarazione dei redditi.
- Tale opzione può essere utilizzata anche per dichiarare i redditi derivanti da contratti derivati.
- Non può essere applicato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate, per dichiarare le plusvalenze derivanti dal prelievo di valute estere da depositi e conti correnti, per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non quotate di società residenti in Paesi Black List.
Regime del risparmio gestito. È anch’esso un regime opzionale e l’imposta si applica ai redditi di capitale e ai redditi diversi che confluiscono in una gestione individuale di patrimonio.
- Oltre a garantire l’anonimato, presenta una semplificazione degli adempimenti fiscali che sono affidati all’intermediario finanziario.
- Il regime offre la possibilità, preclusa negli altri regimi, di compensare i redditi di capitale con redditi diversi di natura finanziaria. In pratica gli interessi o i dividendi che confluiscono nel risultato della gestione individuale possono essere compensati con eventuali minusvalenze.
- Lo svantaggio è che la tassazione avviene sul risultato maturato e non su quello effettivamente incassato.
- Tale regime non può essere applicato nei seguenti casi: per dichiarare le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate; per dichiarare le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni, non quotate, di società residenti in Paesi Black List.